Condomini senza beni “strumentali”, sono fuori dai controlli sull’Appalto

Con il “decreto fiscale 2019” è stato introdotto l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali , nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

In particolare, la norma reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Rispetto tali gravose incombenze, ci si è subito domandati quale fosse l’effettiva estensione soggettiva del provvedimento, vale a dire se lo stesso fosse in grado di incidere anche nell’ambito condominiale.

A tal riguardo, con la circolare nr 1/E del 12 febbraio 2020 è finalmente pervenuto il chiarimento tanto atteso, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio, in particolare, ha precisato che i condomìni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

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